Nuove regole di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS Cov 2 in ambito scolastico
Decreto n. 1 del 7.01.2022
Olginate, 8 gennaio 2022
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale A.T.A.
Sito Web
Oggetto: Nuove regole gestione dei casi di positività all’infezione da SARS Cov 2 nel sistema scolastico a partire dalla data odierna
Il Decreto n. 1 del 7.01.2022, approvato dal Consiglio dei Ministri mercoledì 5 gennaio 2022 e pubblicato in gazzetta ieri, introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, nei luoghi di lavoro e nelle scuole.
In particolare per le scuole Infanzia, Primaria e Secondaria le nuove indicazioni sono:
Scuola dell’infanzia
In presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività in presenza per 10 giorni.
Scuola Primaria:
- Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
- In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.
Scuola secondaria di I e II grado:
- Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e l’uso delle mascherine FFP2.
- Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, per coloro che sono guariti da più di 120 giorni e che non hanno ricevuto la prima dose.
Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo delle mascherine FFP2 in classe.
- Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni.
SORVEGLIANZA ATTIVA
I contatti individuati e sottoposti a sorveglianza attiva continuano la didattica in presenza e devono:
- Eseguire un test MOLECOLARE O ANTIGENICO a tempo zero (test T0) ossia il prima possibile e comunque entro 48 ore dalla comunicazione della scuola (es. segnalazione 4 novembre ed esecuzione del test T0 entro il 6 novembre);
- Eseguire un test MOLECOLARE O ANTIGENICO a distanza di 5 giorni (test T5) dal primo test, con una flessibilità di 48 ore aggiuntive.
QUARANTENA
ATS BRIANZA provvede ad inviare la disposizione di quarantena ai contatti stretti individuati.
I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 identificati dalle autorità sanitarie rientrano in comunità esclusivamente dopo un periodo di quarantena di almeno:
- 7 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.
- 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito un tampone molecolare o antigenico con risultato negativo, se non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.
RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSTI IN SORVEGLIANZA ATTIVA
- Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, posti in sorveglianza attiva, una volta eseguito il primo test (T0) avviene presentando il documento delle disposizioni standardizzate rilasciato da ATS e l’esito del tampone negativo (si ricorda che i contatti stretti non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’esito del primo test T0).
- Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo (T5), con una flessibilità di 48 ore aggiuntive, e l’attività scolastica può proseguire in attesa dell’esito del test, salvo eventuali altre prescrizioni di ATS
RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA DEI SOGGETTI GUARITI COVID-19 (tampone negativo)
- Il rientro a scuola dei soggetti guariti CoviD-19 avviene presentando attestazione di riammissione sicura in collettività, rilasciata dal Pediatra/Medico di base.
- Il rientro a scuola dei “Casi positivi a lungo termine” avviene altresì con dichiarazione del PLS/ MMG indicante che il soggetto “ha osservato il percorso previsto dalla circolare ministeriale di isolamento di 21 gg dalla data di diagnosi o dalla comparsa dei sintomi, con almeno 2 tamponi positivi e 7 gg senza sintomi”
RIENTRO IN COMUNITÀ SCOLASTICA DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSTI IN QUARANTENA
Il rientro a scuola dei contatti stretti di caso, al termine della quarantena, avviene presentando il provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS Brianza. In presenza di picchi epidemiologici, al fine di evitare che il rilascio del provvedimento possa ritardare il rientro in comunità, il soggetto potrà essere riammesso con evidenza di tampone a 7 o 10 gg e relativo provvedimento di inizio quarantena
Si riporta il link di ATS Brianza contenente le informazioni dettagliate e aggiornate per le famiglie.
Si confida nella collaborazione di tutta la comunità educante per prevenire la diffusione del virus.
Si precisa che le indicazioni di cui sopra potranno subire delle variazioni o degli aggiornamenti a seguito di nuove disposizioni normative o sanitarie.
Si augura una buona ripresa delle lezioni.
La referente Covid Il Dirigente Scolastico
Cinzia Milani Mariapia Riva